Articolo abrogato dalla L. 26/07/1975, n. 354, così recitava:

"Art. 144. (Vigilanza sull'esecuzione delle pene) — L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale."

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