N258 | Bollettino di Legislazione Tecnica
È costituzionalmente illegittimo l'art. 205 c. 2, unitamente agli artt. 204, e 222, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento, da parte del giudice della cognizione o della esecuzione, della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura (C. Cost. 27/07/1982, n. 139).

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