Articolo abrogato dalla L. 05/08/1981, n. 442, così recitava:

"Art. 544. (Causa speciale di estinzione del reato) — Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali."

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