La Corte costituzionale con sentenza 27/12/1974, n. 290 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

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