Articolo abrogato dalla L. 24/02/2006, n. 85, così recitava:

"Art. 406. (Delitti contro i culti ammessi nello Stato) — Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404 e 405 contro un culto ammesso nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita."

Dalla redazione