Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 394. (Sfida a duello) — Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga."

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