Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 401. (Provocazione al duello per fine di lucro) — Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto."

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