N138 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 400. (Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello) — Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.

La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello."

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