Articolo abrogato dalla L. 25/06/1999, n. 205, così recitava:

"Art. 344. (Oltraggio a un pubblico impiegato) — Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo."

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