Articolo sostituito dall’art. 95, della L. 19/05/1975, n. 151 e, successivamente, modificato dall’art. 81, della L. 04/05/1983, n. 184.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 06/05/1985, n. 134 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui non disponeva, per il caso previsto dall’art. 235, numero 3 del presente codice, che il termine dell’azione di disconoscimento decorresse dal giorno in cui il marito fosse venuto a conoscenza dell’adulterio della moglie.

La Sent. Corte Cost. 14/05/1999, n. 170 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità, nell’ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dall’art. 235, numero 2), del presente codice decorresse per il marito dal giorno in cui esso fosse venuto a conoscenza della propria impotenza di generare; la stessa sentenza ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 1, nella parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità, nell’ipotesi di impotenza solo di generare di cui all’art. 235, numero 2), del presente codice, decorresse per la moglie dal giorno in cui essa fosse venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito.

Il presente articolo è stato successivamente sostituito dall’art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014.

Dalla redazione