Articolo abrogato dall’art. 1, del R.D.L. 20/01/1944, n. 25 e, successivamente, dall’art. 3, del D. Leg.vo Lgt. 14/09/1944, n. 287, così recitava:

“Art. 91. - Diversità di razza o di nazionalità

I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle leggi speciali.

Le leggi speciali determinano anche le condizioni che devono osservarsi per i matrimoni dei cittadini italiani con persone di nazionalità straniera.”

Dalla redazione