N398 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 28/11/1983, n. 326 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall’art. 2, L. n. 426 del 1975, il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali ed assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio.

La Sent. Corte Cost. 29/05/2002, n. 220 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 06/04/2004, n. 113 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da dimensionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro.

Dalla redazione