Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 il quale ha sostituito l’intero capo V del Titolo V del Libro V del presente codice e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 9, del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 39, così recitava:

“Art. 2409-quinquies. - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Salvo quanto disposto dall’articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricati decadono dall’ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399, primo comma.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.

Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.”

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