Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L. 15/05/1997, n. 127, così recitava:

Art. 786. - Donazione a ente non riconosciuto

La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall’ultimo comma dell’articolo 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.”

Dalla redazione