La Sent. Corte Cost. 28/12/1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 20/12/1979, n. 153 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui richiama l’art. 595, del presente codice.

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