Articolo modificato dall’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo Lgt. 14/09/1944, n. 287 e, successivamente, abrogato dall’art. 73, comma 1, della L. 31/05/1995, n. 218, così recitava:

Art. 31. - Limiti derivanti dall’ordine pubblico e dal buon costume

Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

Abrogato

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