N133 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/8. - Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti

Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell’articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 314/6.”

Dalla redazione