N1142 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 2, del D.P.R. 29/12/1969, n. 1127; modificato dall’art. 4, del D.P.R. 10/02/1986, n. 30 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 2, della L. 24/11/2000, n. 340.

In seguito, l’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo V comprendente gli articoli da 2325 a 2461 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2330-bis. - Pubblicazione dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l’ufficio del registro delle imprese, della relazione indicata nell’articolo.”

Dalla redazione