N1072 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 02/02/2002, n. 24 e, successivamente, abrogato dall’art. 146, comma 1, del D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206, così recitava:

“Art. 1519-quinquies. - Diritto di regresso

Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.”

Dalla redazione