Secondo l'art. 4 del R.D.L. n. 652 del 1939 «Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo».

Il successivo art. 5 dello stesso R.D.L. definisce il concetto di unità immobiliare urbana prevedendo che «si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».

La successiva disposizione contenuta nell'art. 40 del D.P.R. n. 1142 del 1949 specifica che costituisce una distinta unità immobiliare urbana «ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente».

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