N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 15, la commissione censuaria centrale esercita, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni; b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.In base al comma 2 del medesimo art. 15, la commissione censuaria centrale, in materia di catasto edilizio urbano, decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.

Dalla redazione