N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
In particolare, il citato comma 3 stabilisce che “gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2”, ossia gli atti indicati all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, “e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (...)”.

Dalla redazione