Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’interno, con la Nota in data 27/07/2016 n. 9594 emessa in risposta al quesito posto da un Ordine degli Ingegneri - ha chiarito che, nelle more di una più compiuta regolamentazione della casistica, possono valere ai fini dell’aggiornamento obbligatorio anche le attività di docenza, anche nel caso in cui un soggetto partecipi ad un corso in parte come discente ed in parte come docente. Il tutto solo la prima volta, non potendo valere a tal fine attività svolte nell’ambito della riproposizione del medesimo corso formativo.

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