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L. R. Veneto 30/12/1991, n. 39

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale.
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047 «Piano regionale dei trasporti» la Regione pro

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Art. 2 - Soggetti

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'A.N.A.S. e gli enti di ge

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Art. 3 - Settori d'intervento

1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento:

a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata sinistrosità;

b) miglior

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Art. 4 - Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi

1. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte

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Art. 5 - Direttive tecniche

1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3. In parti

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Art. 6 - Cartografie

1. La Giunta regionale riserva annualmente una quota parte dei finanziamenti per la realizzazione e la diffusione di cartografie della viabilità di in

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TITOLO II - Interventi sulla viabilità
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Art. 7 - Interventi sulle strade statali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale:

a) per l'adeguamento della viabilità statale nei settori di intervento indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), della presente legge, nella misura massima del quaranta per cento della spesa prevista, ai sensi dell'

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Art. 8 - Interventi sulla viabilità provinciale

1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade provinciali nella misura massima del 60% della sp

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Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale

N4

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l'eventuale necessaria acquisizione all'uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:

a) sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in dispon

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TITOLO III - Itinerari ciclabili
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Art. 10 - Definizione di piste ciclabili

1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:

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Art. 11 - Programma delle piste ciclabili

1. Le province, i comuni, le comunità montane e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive tecniche di cu

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Art. 12 - Disposizioni urbanistiche e progettuali

1. Le province e i comuni e le comunità montane in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali di competenza, o di loro varianti generali, o. con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costruzione, particolarmente nei centri a

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Art. 13 - Iniziative della Regione

N9

1. La Regione, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, provvede:

a) a redigere il piano regionale delle piste ciclabili sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province con riguardo alla mobilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti

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Art. 14 - Contributi regionali

1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista.

2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro 90 giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli enti di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale domanda corredata da un quadro organic

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Art. 15 - Programma degli interventi

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi.

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TITOLO IV - Norme finanziarie e finali
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Art. 16 - Norma finanziaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono superare l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43.

2. La somma complessiva indicata al comma 1, è così ripartita:

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Art. 17 - Abrogazione di disposizioni regionali

1. È abrogato l'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 17, come integrato dall'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3.

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Art. 18 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme disciplinanti la materia di cui alla

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Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

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