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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 28/12/2004, n. 38
L.R. Veneto 28/12/2004, n. 38
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" e successive modificazioni1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, R "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completa |
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Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove di |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuo |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in m |
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Art. 6 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 131. Il comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" è così sostituito: "5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materi |
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Art. 7 - Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati1. In applicazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, depositati presso il Comune, ai sensi dell'articolo 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni |
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Art. 8 - Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 7, della legge regionale n. 27 del 7 |
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Art. 9 - Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di fin |
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Art. 10 - Art. 11 - Omissis |
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Art. 13 - Modifica dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 R "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" dopo le parole "provvedimento" sono inserite le seguenti: "i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e". |
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Art. 14 - Omissis |
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Art. 15 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 R "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è sostituito dal seguente comma 3: |
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Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Stat |
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