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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 23/04/1990, n. 28
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[Premessa] |
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Titolo I - Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi |
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Art. 1 - Campo di applicazione.1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli stoccaggi provvisori di rifiuti tossic |
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Art. 2 - (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione).1. I produttori di rifiuti tossici e nocivi devono inoltrare la richiesta di autorizzazione alla Provincia competente per territorio. 2. La richiesta deve essere corredata: |
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Art. 3 - (Rilascio dell'autorizzazione).1. La Provincia rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della domanda. |
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Art. 4 - (Contenuto dell'autorizzazione).1. L'autorizzazione rilasciata deve indicare i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili dei rifiuti |
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Art. 5 - (Provvedimenti modificativi dell'autorizzazione).1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, può essere sospesa, modificata, |
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Art. 6 - Stoccaggio provvisorio presso gli impianti di trattamento.1. Il progetto relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e novici deve comprendere an |
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Titolo II - Utilizzazione delle materie prime secondarie |
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Art. 7 - (Campo di applicazione).1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle materie prime secondarie di cui all'art. 2 della |
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Art. 8 - (Autorizzazione).1. É delegato alle Province territorialmente competenti il rilascio delle autorizzazioni di cu |
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Art. 9 - (Obbligo di dichiarazione ed informazione).1. La dichiarazione di cui all'art. 7 del dm 26 gennaio 1990 nonché la comunicazione annuale d |
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Art. 10 - (Rinvio).1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al citat |
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Titolo III - Disposizioni concernenti gli impiantidi prima categoria e di seconda categoria e modifiche della legge |
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Art. 11 - (Modifica dell'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il comma primo dell'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sosti |
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Art. 12 - (Modifica dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il comma primo dell'art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sosti |
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Art. 13 - (Modifica dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il punto 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito |
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Art. 14 - (Modifica dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il punto 2 dell'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito |
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Art. 15 - (Modifica dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il punto 3 dell'art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito |
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Art. 16 - (Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. La lett. a) del punto 1 del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 & |
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Art. 17 - (Introduzione dell'art. 29 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente art. 29 b |
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Art. 18 - (Introduzione dell'art. 29 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Dopo l'art. 29 bis è introdotto il seguente art. 29 ter: |
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Art. 19 - (Abrogazione degli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Gli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati. |
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Art. 20 - (Modifiche dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Al primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole "o della Provincia" sono s |
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Art. 21 - (Modifica dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Al primo comma dell'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "alle autorità di vigilanza di cui all'art. 46" sono sostituite con |
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Art. 22 - (Modifica dell'art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il comma secondo dell'art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985 è abrogato. |
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Art. 23 - (Modifica dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Al primo comma dell'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "della stessa a |
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Art. 24 - (Modifica dell'art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Al primo comma dell'art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "dalla Provinci |
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Art. 25 - (Modifica dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita: |
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Art. 26 - (Modifica dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Il secondo comma dell'art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sos |
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Art. 27 - (Modifica dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Al quarto comma dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono soppresse le parole: |
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Art. 28 - (Introduzione dell'art. 64 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Dopo l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è introdotto il seguente art. 64 |
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Art. 29 - (Introduzione dell'art. 64 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Dopo l'art. 64 bis è introdotto il seguente art. 64 ter: |
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Art. 30 - (Modifica dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).1. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985 |
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Titolo IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 31 - (Abrogazioni).1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 incompatibili con la pre |
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Art. 32 - (Impianti soggetti ad autorizzazione regionale).(Omissis) N4 |
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Art. 33 - (Norma transitoria).1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l'esercizio di attività relative ad impianti di prima categoria di cui all'art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 devono presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza di conversione dell'au |
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Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza). |
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