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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 08/08/2014, n. 25
L. R. Veneto 08/08/2014, n. 25
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TITOLO I - Princìpi generali |
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge la Regione del Veneto dà attuazione all'articolo 15 dello Statuto e in particolare: |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge per comuni montani s'intendono i comuni già classificati come interamente montani ai sensi del decreto legislativo 18 |
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TITOLO II - Norme di semplificazione e coesione a favore delle zone montane |
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CAPO I - Impresa |
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Art. 3 - Sportello unico per le attività produttive di competenza solo comunale1. Nei comuni montani di cui all'allegato A, la procedura di sportello unico per le attività produttive, finalizzata alla ristrutturazione, alla |
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Art. 4 - Albi pubblici locali delle imprese montane1. Nel rispetto dei principi fissati dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, le unioni montane e la Provincia di Belluno creano mediante procedure di evidenza pubblica |
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Art. 5 - Norme in materia di esercizi commerciali polifunzionali1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 R "Politiche per lo sviluppo del sistema commercia |
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Art. 6 - Classificazione dell'albergo diffuso e delle strutture di ospitalità diffusa1. Al fine di salvaguardare e qualificare la ricettività offerta nei comuni montani di cui all'allegato A da |
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CAPO II – Territorio |
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Art. 7 - Opere pubbliche o di pubblica utilità in fondi incolti o abbandonati1. Al fine di attuare il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei comuni montani, è consentita la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione ovvero all'ampliamento di un'azienda agricola o forestale che, per effetto del progetto, raggiunga estensione pari o superiore alle metrature o |
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Art. 8 - Sostegno delle attività forestali1. I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei Comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di polizia forestale ed idraulica nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il competente Servizio forestale regionale. 2. Nel caso in cui, all'interno di un ambito gestito o da gestire in forma asso |
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Art. 9 - Qualificazione energetica degli edifici1. I termini previsti dalle leggi regionali vigenti per i procedimenti amministrativi riguardanti edifici da costruire o ristrutturare e che determinano l'inserimento di tali edifici in classe A o B di p |
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CAPO III - Servizi |
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Art. 10 - Parametrazione di costi e fabbisogni standard al criterio della specificità montana1. Per i comuni montani di cui all'allegato A), la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata, oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d'età, anche sulle caratteristiche |
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Art. 11 - Premialità montana1. Nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell'attribuzione di va |
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Art. 12 - Conferimento di funzioni ai comuni montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza1. Per i comuni interamente montani delle Province di Treviso, Verona e Vicenza di cui all'allegato A, la Giunta region |
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TITOLO III - Autogoverno della Provincia di Belluno e degli enti locali bellunesi |
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Art. 13 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno1. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idri |
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Art. 14 - Modalità attuative del conferimento1. Nelle materie di cui all'articolo 13, comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale a |
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Art. 15 - Strumenti specifici di esercizio dell'autogoverno del Bellunese1. Per favorire l'esercizio del proprio autogoverno, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi possono promuovere con la Regione del Veneto appositi accordi di programma o intese interistituzionali di settore. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono finalizzati a decentrare in Provincia di Belluno attività |
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TITOLO IV - Norme transitorie e finali |
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Art. 16 - Risorse finanziarie, umane e strumentali1. Con i provvedimenti di cui agli articoli 12 e 14 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonch&eacu |
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Art. 17 - Decorrenza1. Il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è fissato nei provvedimenti della Giunta |
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Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'articolo 17, comma 1, sono conclusi dall' |
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Art. 19 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: |
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TITOLO V - Sistema di garanzia |
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Art. 20 - Clausola valutativa1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette un'apposita relazione alla c |
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ALLEGATO A (articolo 2) ELENCO DEI COMUNI INTERAMENTE MONTANI
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