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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 06/09/1991, n. 24
L.R. Veneto 06/09/1991, n. 24
- L.R. 15/03/2022, n. 7
- L.R. 25/06/2021, n. 17
- L.R. 30/06/2021, n. 19
- Sent. Corte Cost. 05/11/2015, n. 215
- L.R. 22/10/2014, n. 30
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunq |
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TITOLO II - PROCEDIMENTO |
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Art. 2 - Domanda di autorizzazione1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio. 2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente. 3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell |
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Art. 3 - Procedimento ordinario1. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, ove non vi abbia provveduto il richiedente, dispone: a) la pubblicazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato, dell'avviso, unitamente alla relativa corografia. L'avviso contiene per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni possono essere presentate. b) l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 111 del R. D. 11 dicembr |
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Art. 4 - Autorizzazioni1. Il provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1 è rilasciato: a) dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia; b) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubb |
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Art. 5 - Procedimento abbreviato1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, il richiedente può dichiarare nella domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle competenti amministrazi |
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Art. 6 - Autorizzazione provvisoria1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta motivata, il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, ovvero il dirigente regionale del Dipartimento per i lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 de |
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Art. 7 - Disposizioni urbanistiche1. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche di trasformazione, deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere rientrano nella categoria di cui alla lett. f) dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 2. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformità alla pres |
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Art. 8 - Attraversamento di beni demaniali e zone vincolate ed interferenze con opere pubbliche1. Per l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione straordinaria, di linee, di cabine stazioni elettriche e relative opere accessorie che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, |
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Art. 9 - Accesso nei fondi altrui per la compilazione di progetti1. Per l'accesso nei fondi altrui, al fine di compilare progetti di opere di impianti elettrici, si osserva, quanto disposto dall'ar |
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Art. 10 - Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di cui alla presente legge. |
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Art. 11 - Obblighi conseguenti all'autorizzazione1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad ado |
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Art. 12 - Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti1. Le linee elettriche la cui tensione sia inferiore a 120. 000 volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della pr |
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Art. 13 - Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito il parere della Commissione tecnica regionale, S |
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Art. 14 - Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie1. Le linee elettriche e relative opere accessorie sono soggette a collaudo che dovrà accertare: a) l'ultimazione dei lavori; b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi; |
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TITOLO III - INDENNITÀ E CANONI |
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Art. 15 - Determinazione dell'indennità1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all'art. 123 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal comma 5 del suddetto art. 123, è commisurata: a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sost |
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Art. 16 - Canoni a Regione, Province e Comuni1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la cor |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 17 - Norma transitoria1. I proprietari degli impianti aventi tensione inferiore ai 30. 000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata la autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale presentando all'Ufficio regionale del Genio civile competente per territorio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 apposita istanza corredata da: |
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Art. 18 - Sanzioni amministrative1. L'esecuzione delle opere previste dall'art. 1, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a caric |
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Art. 19 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42: |
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