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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 24/01/2020, n. 2
L. R. Veneto 24/01/2020, n. 2
L. R. Veneto 24/01/2020, n. 2
- Errata corrige in B.U. 31/01/2020, n. 14
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CAPO I - Modifiche della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" |
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Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. Al comma 1, dell'articol |
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Art. 2 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. L'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Esercizio associato delle funzioni fondamentali. |
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Art. 3 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. Il comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 dopo le parole: "e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", dalla |
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Art. 6 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. L'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - Incentivazione all'esercizio associato di fun |
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Art. 7 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. Il comma 1 bis, dell'ar |
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Art. 8 - Inserimento del capo V bis e dell'articolo 11 bis nella legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 è inserito il seguente: "CAPO V BIS - Disposizioni in materia di unioni montane Art. 11 bis - Disposizioni in materia di unioni montane 1. Il presente articolo de |
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Art. 10 - Abrogazioni.1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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CAPO II - Modifiche della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" |
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Art. 11 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane" |
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Art. 12 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. L'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. L'articolo 4 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente: 1. Sono organi dell'unione montana il consiglio, il presidente, la giunta. |
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Art. 14 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. L'articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Funzioni 1. L'unione montana svolge specifiche competenze di tutela e promozione della montagna. Gli interventi previsti devono essere afferenti al territorio classificato montano. 2. In particolare, per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, le unioni montane esercitano i seguenti interventi: a) manutenzione delle aree prative; |
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Art. 15 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. L'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente: |
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Art. 17 - Inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente: |
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 6 quater nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. Dopo l'articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente: |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane"1. Dopo l'articolo 6 quater della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente: 1. L'unione montana già costituitasi a n |
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Art. 20 - Norme transitorie e finali in materia di unioni montane1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie montane, detta disposizioni esecutive e di attuazione del presente Capo. |
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Art. 21 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'ist |
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CAPO III - Disposizioni di coordinamento normativo e finali |
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Art. 22 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"1. L'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 è sostituito dal seguente: "Art. 25 - Programmazione decentrata 1. La programmazione decentrata si attua attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA) che rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, allo scopo di promuovere, attraverso il metodo della concertazione e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, lo sviluppo locale sostenibile delle aree interessate. |
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Art. 23 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 ter della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, come introdotto dall'articolo 17 della presente legge, quantificati in euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2 |
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ALLEGATO A - AREA GEOGRAFICA OMOGENEA MONTANA -ELENCO COMUNI (Articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”)PROVINCIA DI BELLUNO Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d’Alpago, Cibiana, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedaven |
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