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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 18/01/1994, n. 2
L.R. Veneto 18/01/1994, n. 2
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 24/01/2020, n. 2
- L.R. 25/02/2005, n. 5
- L.R. 18/04/1995, n. 30
- L.R. 14/09/1994, n. 58
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Disposizioni generali1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici diretti a: a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale; |
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Art. 2 - Criteri generali1. In armonia con le finalità della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o ridurre gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le zone montane |
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TITOLO II - Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi |
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Art. 3 - Programmazione1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2, gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla disciplina programmatoria stabilita dall'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed, in |
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Art. 4 - Beneficiari1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in ordine di preferenza, i seguenti soggetti: a) colti |
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TITOLO III - Interventi settoriali |
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CAPO I - Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna |
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Art. 5 - Interventi per il miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole1. Allo scopo di concorrere al miglioramento degli assetti socio-strutturali ed econo |
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Art. 6 - Interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale1. Al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il radical |
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Art. 7 - Interventi per la valorizzazione delle produzioni |
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Art. 8 - Interventi per il miglioramento del patrimonio bovino1. Allo scopo di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone montane, garantendo più equi redditi attraverso il mi |
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Art. 9 - Miglioramento delle condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti1. Ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, loro cooperative, nonché ad as |
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Art. 10 - Promozione dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale1. La Giunta regionale, al fine di tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualit&a |
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Art. 13 - Interventi per favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici1. Al fine di incentivare il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente, possono essere concessi: |
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CAPO II - Misure particolari per lo sviluppo delle colture alternative e degli allevamenti minori |
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Art. 14 - Oggetto delle misure1. Le misure di cui al presente capo sono specificatamente dirette, nel rispetto dell |
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Art. 15 - Interventi a favore delle colture alternative1. Al fine di incentivare la riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di colture alternative |
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Art. 16 - Interventi a favore degli allevamenti minori1. Al fine di diversificare le attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di allevamenti minori possono esse |
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Art. 17 - Misure dei benefici1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16 possono essere concess |
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CAPO IV - Misure per il miglioramento delle condizioni socio-strutturali delle imprese agricole |
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Art. 25 - Interventi per la conservazione delle unità produttive1. La Giunta regionale, per favorire la permanenza dei giovani in agricoltura e per impedire la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad impr |
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Art. 27 - Incoraggiamento al prepensionamento degli agricoltori1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori agricoli anziani operanti in zone mont |
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TITOLO IV - Promozione e sviluppo socio-economico delle imprese |
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Art. 28 - Promozione1. Al fine di consentire un'adeguata promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia anche con quanto previsto dalle leggi regionali 8 marzo |
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Art. 29 - Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive1. Al fine di compensare l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi, favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi, singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco all'imposto di legname proveniente da "boschi pianificati".N26 2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte de |
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Art. 30 - Assistenza interaziendale1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, alle strutture tecniche di |
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Art. 31 - Consolidamento di passività onerose1. Ad imprenditori agricoli, singoli od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico per la produzione di latte può essere concesso un concorso negli interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni - per il consolidamento di passività onerose, derivanti da finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari poliennali, impiegati per investimenti aziendali, anche se assistiti dal concorso finanziario pubblico. |
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Art. 32 - Mutui integrativi1. La Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'articolo 4, un con |
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TITOLO V - Disposizioni finali |
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Art. 33 - Funzioni amministrative1. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle esplicitamente attribuite alla Giunta regionale, è delegato alle Comunità montane ed alle Province, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi. |
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Art. 34 - Norme procedurali1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi dell'articolo 32 letter |
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Art. 35 - Applicazione di norme vigenti1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la discipli |
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Art. 36 - Abrogazione di norme1. É abrogata la legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5 "Interventi di conserva |
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Art. 37 - Divieto di cumulo dei benefici1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto diversamente dispost |
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Art. 38 - Disposizioni transitorie1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'articolo |
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Art. 39 - Norma finanziaria1. Agli oneri di lire 10 miliardi per l'anno 1994, derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione, per lo stesso importo della partita n. 2 "Interventi per l'agricoltura di montagna" del Fondo globale spese di investimento, capitolo 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995. 2. Nello st |
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Allegato |
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