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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 22/03/1990, n. 21
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio delle Dolomiti d'Ampezzo &egra |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo sono le seguenti: a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; |
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TITOLO II - Il Piano ambientale e gli strumenti di attuazione |
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Art. 3 - Contenuti del Piano ambientale1. Il Piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 R, è formato allo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere le attività economiche e sociali gravitanti su di esso. 2. Il Piano ambientale determina: a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco; |
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Art. 4 - Elaborati del Piano ambientale1. Il Piano ambientale è costituito da: a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli |
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Art. 5 - Procedimento di formazione del Piano ambientale1. Il Piano ambientale è redatto dalla Comunanza delle Regole d'Ampezzo che lo propone alla Giunta regionale. 2. Il Piano ambientale è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984 |
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Art. 7 - Varianti al Piano ambientale1. Le varianti al Piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la stessa efficacia. |
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Art. 8 - Classificazione delle aree protette1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati nell'articolo 9 procede alla cla |
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Art. 9 - Criteri per la redazione del Piano ambientale1. Le riserve naturali generali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza. 3. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano |
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Art. 10 - Salvaguardia1. Fino all'entrata in vigore del Piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Parco non sono consentiti: a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale; b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni; c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi e la conversione dei prati alla coltura boschiva; d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente; e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive |
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TITOLO III - Strumenti di gestione |
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Art. 11 - Adempimenti1. Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, la Deputazione Regoliera assolve ai seguenti compiti: a) delibera i regolamenti per la gestione del Parco da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; b) provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla redazione del Piano ambientale in conformità al disposto dell'art. 5 e alla trasmissione dello stesso alla Giunta regionale;N2 |
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Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. 2. Tale comitato esprime parere obbligatorio sul Piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; può essere |
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Art. 13 - Personale1. Per le necessità della gestione del Parco la Comunanza delle Regole d'Ampezzo opera con il |
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Art. 14 - Il direttore del Parco1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio. |
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Art. 15 - Vigilanza1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente. 2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere an |
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Art. 16 - Sanzioni1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate: |
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Art. 17 - Controlli1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte dell'organo competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta. |
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Art. 18 - Finanziamento del Parco1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo provvede alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse proprie, mediante: |
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Art. 19 - Convenzione1. La Convenzione di cui all'art. 1, comma 3, deve essere stipulata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve indicare i criteri di gestione |
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Art. 20 - Norma finanziaria1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto N5, di cui all'art. 28 della legge regionale 1 |
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Art. 21 - Norma finale1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute |
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AllegatoOmissis |
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