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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 17/05/2016, n. 14
L. R. Veneto 17/05/2016, n. 14
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 della legge region |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2-bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1"Statuto del Veneto"" |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2 |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicem |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2 |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "Direzi |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. La lettera b), del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente: "b) Aree: macro strutture articolate in Direzioni, Unità Organizzative ed eventuali Strutture temporanee e di progetto, corrispondenti a vaste materie di interesse nell'ambito delle politiche di intervento regionale, cui è preposto un Direttore;". 2. La lettera c), del comma 2 dell'articolo 9 della legge |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "Direttore generale" sono sostituite dalla parole: "coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 2 |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. L'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente: "Art. 11 - Aree. 1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Aree in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza. 2. I Direttori di Area, ciascuno con riferimento alla propria Area di competenza: a) collaborano nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi e sono diretti e coordinati funzionalmente dal Segretario generale della programmazione; b) elaborano proposte per la formulazione di piani, programmi e progetti di legge, nonché analisi delle azioni volte alla semplificazione delle procedure, assicurando, per quanto di competenza, lo svolgimento |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. L'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - Compiti dei Direttori di Direzione. 1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 3, determina il numero, le attribuzioni e le competenze delle Direzioni in base a criteri di omogeneità, economicità ed efficienza. |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "e dei Direttori di Dipartimento non compresi in un'Area, " sono soppresse. |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituita dalla seguente: "Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa". 2. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "Dirigenti a cui è attribuita la funzione di |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Inserimento dell'articolo 19-bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 20 alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 20-bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inse |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "di Dipartimento e di Direttore di Sezione" sono sostituite dalle parole: "di Direzione, di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea o di Struttura di progetto" e le parole: "singolo Dirigente" sono sostituite dalle parole: "soggetto interessato". 2. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre |
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Art. 21 - Inserimento dell'articolo 23-bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente: |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "indicato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione.". 2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "di Sezione, ove istituiti, ovve |
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 27-bis alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è inserito il seguente: "Art. 27-bis - Istituti di partecipazione. |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è sostituito dal seguente: "1. È istitui |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" |
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Art. 27 - Disposizioni transitorie1. In attesa dell'attivazione delle strutture organizzative previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla presente legge, sono confermate le strutture |
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Art. 28 - Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza della Giunta regionale.1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza regionale, le strutture dirigenziali di cui agli articoli 11, 12, 17 e 19 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificati dalla presente legge, costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'area separata della dirigen |
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Art. 29 - Abrogazioni1. Il comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione", è abrogato. 2. |
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Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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