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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 26/05/2011, n. 10
L. R. Veneto 26/05/2011, n. 10
L. R. Veneto 26/05/2011, n. 10
- Sent. C. Cost. 23/03/2012, n. 66
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Art. 2 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. L’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito: |
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Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Il comma 6, dell’articolo 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così |
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Art. 4 - Inserimento del Titolo V bis e dell’articolo 45 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo il Titolo V della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: “TITOLO V bis - Paesaggio Art. 45 bis - Contenuti e finalit&agrav |
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Art. 5 - Inserimento dell’articolo 45 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 4, è aggiunto il seguente: “Art. 45 ter - Competenze della Regione 1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica. 2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all’articolo 45 bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori: a) di competenza dello Stato o della Regione; b) di |
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Art. 6 - Inserimento dell’articolo 45 quater nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall&rsquo |
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Art. 7 - Inserimento dell’articolo 45 quinquies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 6, è aggiunto il seguente: “Art. 45 quinquies - Competenze degli enti parco |
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Art. 8 - Inserimento dell’articolo 45 sexies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 quinquies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 7, è aggiunto il seguente: |
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Art. 9 - Inserimento dell’articolo 45 septies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 8, è aggiunto il seguente: |
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Art. 10 - Inserimento dell’articolo 45 octies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 9, è aggiunto il seguente: “Art. 45 octies - Commissione regionale per il paesaggio 1. In attuazione dell’articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio. 2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta da: |
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Art. 11 - Inserimento dell’articolo 45 nonies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 45 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 10, è aggiunto il seguente: “Art. 45 |
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Art. 12 - Inserimento dell’articolo 45 decies nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”N11. Dopo l’articolo 45 nonies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come inserito dall’articolo 11, è aggiunto il seguente: “Art. 45 decies - Disposizioni in materia di zone territ |
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Art. 13 - Modifica dell’articolo 49 “Abrogazioni” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo la lettera i), comma 1, dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserita la seguente: “i bis) gli articoli 61, 62, 63 e 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni; l’articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 “Modifica della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funz |
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Art. 14 - Inserimento dell’articolo 48 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”1. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 é inserito il seguente: |
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Art. 15 - Norma transitoria1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disci |
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Art. 16 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed ent |
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