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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 25/11/2008, n. 3650
Deliberaz. G.R. Veneto 25/11/2008, n. 3650
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Testo del provvedimentoL’Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce: La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio” ha dettato la nuova disciplina urbanistica, in sostituzione della precedente legge regionale n. 61/1985, nonché della Lr n. 24/1985. Si tratta di una normativa che contiene numerosi aspetti innovativi in materia di pianificazione, e che è fondata essenzialmente su due livelli, il livello strategico rappresentato da Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il livello operativo rappresentato dal Piano degli Interventi (PI). In materia di distribuzione di funzioni, la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede la delega ed il conferimento di un maggior carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, salva, in ogni caso, la funzione di indirizzo e coordinamento che, per effetto del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della legge medesima e dell’art. 3, co. 1, della legge 3 giugno 1997 n. 20 “Riordino delle funzioni attribuite e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”, rimane in capo all’Amministrazione regionale. L’art. 50 della medesima legge di riforma urbanistica n. 11/2004, dunque, prevedeva l’emanazione di plurimi provvedimenti di Giunta regionale in alcune materie, e ciò in adempimento della succitata funzione di indirizzo e coordinamento. Fra questi era previsto, al comma 1, lett. c), del citato articolo, un provvedimento relativo alla metodologia di calcolo del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazioni diverse da quella agricola, definendo, con riferimenti ai diversi contesti territoriali, la media regionale del rapporto fra la superficie agraria utilizzata e la superficie territoriale comunale. La metodologia di calcolo era finalizzata a contenere il consumo di ter |
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