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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 21/12/2000, n. 36
L.R. Valle D'Aosta 21/12/2000, n. 36
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[Premessa] |
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge detta le norme N2 relative alla rete distributiva dei ca |
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“Art. 2 - (Disposizioni generali)N4 1. L’installazione e l&rsquo |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Per rete si intende il complesso degli impianti ad uso pubblico installati per l'erogazione di benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e metano. 2. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione si intende il complesso commerciale unitario con le relative attrezzature ed accessori, costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante. 3. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del |
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TITOLO II - “FUNZIONI COMUNALI” [N=3] |
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CAPO I - RAZIONALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE |
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Art. 4 - (Definizioni di servizio e di centri e nuclei abitati)1. Al fine della valutazione di carenza di servizio, per servizio si intende la presenza di erogatori |
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Art. 5 - (Definizione di carenza di servizio)1. Un centro o nucleo abitato è definito carente di servizio quando la distanza dello stesso rispetto al più vicino impianto dotato dello specifico carburante risulta superiore ad |
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Art. 6 - (Servizio minimo)1. Un impianto assicura il livello minimo di servizio quando la sua cessazione comporterebbe l'insorg |
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Art. 7 - (Self-service)1. Nei Comuni privi di impianti di distribuzione carburanti è possibile autorizzare, ai sensi |
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Art. 8 - (Criteri vincolanti per il mantenimento dei servizi minimi)1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 32/1998, qualora la chiusura di un impianto determini l'insorger |
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CAPO II - COMPETENZE DEI COMUNI |
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Art. 9 - (Interventi soggetti ad autorizzazione)1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune. Sono soggetti ad autorizzazione: |
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Art. 10 - (Autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione è presentata al Comune. N7 2. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la prevenzione incendi e a quelle dei beni storici e artistici, nonché alle norme di cui al presente titolo. |
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Art. 11 - (Potenziamento e trasferimento)1. Per potenziamento di un impianto si intende l'aumento dei tipi di carburante erogabili e/o l'aggiu |
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Art. 12 - (Modifiche soggette a comunicazione)1. Sono modifiche soggette a comunicazione al Comune: a) l'aumento del numero di colonnine per l'erogazione di prodotti già autorizzati; |
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Art. 13 - (Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti nuovi ed indicazioni di qualità urbana) |
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Art. 14 - (Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche) |
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Art. 15 - (Impianti di GPL) |
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Art. 16 - (Impianti di metano) |
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TITOLO III - FUNZIONI REGIONALI |
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CAPO I - COLLAUDO E VERIFICHE |
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Art. 17 - (Collaudo)1. L'installazione, il trasferimento, il potenziamento di un impianto e le modifiche di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e c) devono essere sottoposti a collaudo da parte della Commissione di collaudo di cui all'articolo 18. |
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Art. 18 - (Commissione regionale di collaudo)1. La Commissione regionale di collaudo è così composta: a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, o suo delegato, in qualità di Presidente; b) dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato; c) dall'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF) o suo delegato; |
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Art. 19 - (Verifiche)1. Le verifiche sull'idoneità tecnica sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. 2. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della present |
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CAPO II - IMPIANTI AUTOSTRADALI |
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Art. 20 - (Nuovi impianti autostradali)1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante, nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, corredate: a) del parere di assenso da parte dell'Ente nazionale per le strade, e, in caso di viabilità data in concessione, della società concessio |
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Art. 21 - (Modifiche, potenziamenti e trasferimenti)1. Non sono soggette ad autorizzazione ma devono essere preventivamente comunicate alla struttura reg |
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Art. 22 - (Trasferimento della titolarità della concessione)1. La domanda per il trasferimento della titolarità della concessione degli impianti autostradali deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione e deve essere corredata d |
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Art. 23 - (Rinnovo concessione)1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto autostradale di distribuzione carburanti deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotraz |
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CAPO III - AUTORIZZAZIONI |
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Art. 24 - (Impianti ad uso privato)1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, rilascia le autorizzazioni relative all'installazione, alle modificazioni, ai potenziamenti ed ai trasferimenti degli impianti di |
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Art. 25 - (Prelievo di carburanti in recipienti)1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il prelievo dei carburanti in recipienti presso i distributori automatici di carburanti, da parte di operatori |
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CAPO IV - VIGILANZA |
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Art. 26 - (Vigilanza)1. La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalla normativa i |
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“TITOLO III BIS - MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE” [N=3] |
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“Art. 26 bis - (Sviluppo della rete distributiva di carburanti)N5 1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete dis |
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“Art. 26 ter - (Iniziative finanziabili)N5 1. Possono essere ammessi a contributo: |
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TITOLO IV - ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI. FERIE |
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Art. 27 - (Orari e turni festivi. Criteri)1. Ai sensi del d.p.r. 182/1982 e con l'osservanza del disposto della legge regionale 26 maggio 1993, n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142), i Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione turistica, determinano, tenuto conto delle fasce orarie previste al comma 3, l'orario giornaliero e l'orario notturno di attività per gli impianti di distribuzione di carburanti, eventualmente differenziato nell'ambito del territorio comunale in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate e per periodi di anno solare. |
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Art. 28 - (Ferie)1. I titolari dell'autorizzazione, d'intesa con i gestori interessati, per poter usufruire delle feri |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 29 - (Sanzioni)1. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17, comma 1, comporta l'applicazione di una sa |
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Art. 30 - (Disposizioni finanziarie)1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 sono introitati al capitol |
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Art. 31 - (Sistema informativo e osservatorio)1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998, la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione, effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del m |
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Art. 32 - (Abrogazione)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: |
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Art. 33 - (Rinvio)1. In ordine alle fattispecie non previste dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle disposizi |
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Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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