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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 22/12/2021, n. 35
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L. R. Valle D'Aosta 22/12/2021, n. 35
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/12/2023, n. 25
- L.R. 21/12/2022, n. 32
- L.R. 01/08/2022, n. 18
- L.R. 23/06/2022, n. 14
- L.R. 30/05/2022, n. 7
- L.R. 27/05/2022, n. 6
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CAPO I - Disposizioni in materia di entrate e di tributi regionali |
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Art. 1 - Esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 20221. Per il periodo di imposta 2022, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.00 |
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Art. 2 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive1. L'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materi |
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Art. 3 - Art. 4 Omissis
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CAPO II - Disposizioni in materia di personale |
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Art. 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo1. Per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea attuati in regime di gestione concorrente, l'Amministrazione regionale individua gli interventi da realizzarsi per rafforzare la capacità di gestione amministrat |
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Art. 7 - Art. 8 Omissis
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Art. 9 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini1. Al comma 5 dell'articolo 20 della L.R. n. 22/2010, dopo le parole: "di particolare e comprovata qualificazione professionale", sono inserite le seguenti: "non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della L.R. n. 22/2010, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: "5-bis. Prima di procedere al conferimento dell'incarico a personale esterno, ai sensi del comma 5, l'ente rende conoscibile, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, la tipologia di posto dirigenziale che si rende disponibile, le particolari e comprovate competenze richieste e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità e le valuta.". |
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Art. 10 - Misure per il reclutamento e per la valorizzazione del personale1. Per l'anno 2022, entro il 15 marzo 2022 gli enti di cui all'articolo 1 della L.R. n. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del Reg. reg. n. 1/2013, riferite a profili professionali previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente. Le Unités des Communes valdôtaines comunicano i dati delle procedure selettive anche per conto dei Comuni del loro ambito. In ogni altro caso gli enti di cui all'articolo 1 della L.R. n. 22/2010 e, per gli enti loc |
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Art. 11 - Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali1. Per l'anno 2022, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Nel caso di cessazioni di unità di personale a tempo parziale, la spesa teorica su base annua per la determinazione delle facoltà assunzionali è calcolata sul costo teorico corrispondente alle medes |
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Art. 12 - Omissis
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CAPO III - Finanza locale |
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Art. 14 - Disposizione in materia di risorse derivanti da sovracanoni idroelettrici |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Disposizioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 111. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogaz |
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CAPO IV - Interventi in materia di sanità |
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Art. 17 - Art. 19 Omissis
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Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 51. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente: "Art. 3 |
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CAPO V - Interventi in materia di sviluppo economico |
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Art. 22 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (UE) n. 1301/2013 e dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. 2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2015) 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 4046 del 3 giugno 2021, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). Si autorizza, altresì, l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). 3. Omissis 4. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Progra |
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Art. 23 - Programma di sviluppo rurale1. La Regione attua, nel periodo 2022/2024, gli interventi di assistenza tecnica definiti dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, a |
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Art. 24 - Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicem |
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Art. 25 - Art. 26 Omissis
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Art. 27 - Disciplina dell'attività venatoria. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 641. Il comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - Postazioni di radiotelecomunicazione in disponibilità della Regione1. La Regione, nelle more del definitivo passaggio di proprietà dagli enti locali alla stessa delle postazioni di radiotelecomunicazioni presenti nel |
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Art. 29 - Omissis
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CAPO VI - Disposizioni in materia di istruzione |
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Benin di Aosta1. È autorizzato il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint-Benin di Aosta, di proprietà dell'Ant |
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Art. 32 - Art. 33 Omissis
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CAPO VII - Disposizioni in materia di tutela del territorio |
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Art. 34 - Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici)1. Le spese sostenute e rendicontate dalla Regione per la realizzazione di interventi rivolti a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, Aymavilles, |
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CAPO VIII - Disposizioni in materia di contabilità e finali |
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Art. 35 - Art. 39 Omissis
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Art. 40 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.
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Allegato 1 - Allegato 2 Omissis
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