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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 20/03/2018, n. 3
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- Sent. Corte Cost. 19/06/2019, n. 147
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Art. 1 - Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 121. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l |
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Art. 3 - Modificazioni all'articolo 15 della L.R. n. 12/20091. Alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. n. 12/20 |
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Art. 4 - Inserimento dell'articolo 15-bis nella L.R. n. 12/2009.1. Dopo l'articolo 15 della L.R. n. 12/2009, come modificato dall'articolo 3, è inserito il seguente: |
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Art. 6 - Modificazione all'articolo 17 della L.R. n. 12/20091. Al comma 5 dell'articol |
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Art. 7 - Modificazione all'articolo 18 della L.R. n. 12/20091. Il comma 3 dell'articol |
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Art. 8 - Modificazione all'articolo 19 della L.R. n. 12/20091. Al comma 2 dell'articol |
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Art. 9 - Modificazioni all'articolo 20 della L.R. n. 12/20091. Al comma 4 dell'articol |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 22 della L.R. n. 12/2009 |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. n. 12/20091. L'articolo 23 della L.R. n. 12/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 23 - (Valutazione) 1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1. 2. Entro i primi trenta giorni della |
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Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 24 della L.R. n. 12/20091. L'articolo 24 della L.R. n. 12/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Inserimento dell'articolo 25-bis nella L.R. n. 12/2009 |
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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 26 della L.R. n. 12/20091. L'articolo 26 della L.R. n. 12/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 26 - (Monitoraggio) 1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti |
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Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. n. 12/20091. L'articolo 28 della L.R. n. 12/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - (Sanzioni) |
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Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie1. Gli allegati A, B, F, G e allegato H al titolo I della L.R. n. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A |
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Allegato A (articolo 16, comma 1) |
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Allegati (titolo I della L.R. n. 12/2009) |
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Allegato A - Progetti da assoggettare a procedura di VIA regionale (articoli 6, 15 e 17 della L.R. n. 12/2009)1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. 2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW. N3 3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW. N3 4. Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW. N3 5. Impianti industriali destinati: a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno. N3 6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni co |
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Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale (articoli 6, 15 e 17 della L.R. n. 12/2009)1. Agricoltura: a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari; b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a: 1) 1000 avicoli; 2) 800 cunicoli; 3) 120 suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 scrofe; 4) 200 ovicaprini; 5) per le altre categorie, 50 unità bovine adulte (UBA). Sono considerati intensivi gli allevamenti di fondovalle senza terra e comunque quelli per i quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio nei seguenti casi: - allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a 6; - altri allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti. d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari; e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari; g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro. 2. Industria energetica ed estrattiva: a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 kilometri; N3 b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie, con esclusione degli impianti geotermici di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda superiori a 1 Mw; d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 10 kilometri; e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o av |
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Allegato F - Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della L.R. n. 12/2009)La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all'articolo 17 è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. La valutazione da parte della struttura regionale competente in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 17, è effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri: 1. Caratteristiche dei progetti. Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni del progetto e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti realizzati e/o approvati; c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; f) della vulnerabilità al rischio di gravi incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e alle calamità pertinenti il progetto medesimo, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico. 2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell'utilizzazione attuale del territorio; b) della ricchezza relativa, della disponibilità e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: 1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; 2) zone montuose o forestali; 3) riserve e parchi naturali; 4) aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) (direttiva 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/1997, direttiva 2009/147/CE; 5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati (zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard); 6) zone a forte densità demografica; 7) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57). 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale. Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considera |
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Allegato G - Contenuti dello studio preliminare ambientale (articolo 17, comma 3)1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche del progetto (comprese le modalità di esecuzione, i tempi di attuazione e la stima dei costi) e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; |
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Allegato H - Contenuti dello studio di impatto ambientale (articolo 19)1. Una descrizione del progetto, comprese in particolare: a) descrizione dell'ambiente nel quale il progetto si inserisce; b) illustrazione dei vincoli territoriali ed ambientali caratterizzanti il sito oggetto di intervento e verifica della compatibilità dell'intervento con la pianificazione territoriale ed ambientale; c)descrizione delle caratteristiche del progetto e delle esigenze di utilizzazione del territorio durante le fasi di costruzione (con particolare riferimento alla gestione del cantiere) e di funzionamento, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari; d) modalità di realizzazione dell'intervento e tempi di attuazione; e) descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con particolare riferimento a: 1) natura e quantità dei materiali impiegati; 2) valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto; 3) descrizi |
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