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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 28/10/2021, n. 30
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- L.R. 19/12/2023, n. 24
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Art. 2 - (Autorizzazioni)1. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono soggetti ad autorizzazione previa istanza da presentare al SUEL, per via telematica, sulla base della modulistica di cui all’articolo 9. 2. Al procedimento si applicano, per tutto quanto non previsto dalla presente legge, gli articoli 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e 7, commi 2bis e 2-ter, del |
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Art. 3 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. L’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, è sostituita da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della l. 241/1990 qualora gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, non interessino uno dei seguenti beni: a) aree archeologiche tutelate ai sensi dell’articolo 142, lettera m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali); b) edifici e manufatti tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983; c) edifici pubblici con più di settanta anni per i quali non sia intervenuta la verifica dell’interesse culturale o sia stato riconosciuto l’interesse culturale ed edifici appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; d) sentieri e percorsi di valore storico individuati nei piani regolatori generali comunali e nel piano territoriale paesistico; e) il demanio idrico regionale, nei casi in cui sia necessaria la |
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Art. 4 - (Comunicazione di utilizzo di infrastrutture già esistenti)1. La realizzazione di nuove infrastrutture può essere autorizzata ai sensi degli articoli 2 e 3 solo quando non risultino utilizzabili le eventuali infrastrutture già presenti per ospi |
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Art. 5 - (Modalità di realizzazione degli interventi)1. L’operatore economico è tenuto ad attenersi, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, alle norme tecniche di settore, all |
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Art. 6 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge spettano alle amministrazioni interessate, con esclusione del |
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Art. 7 - (Sanzioni)1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 285/1992, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione i seguenti commi. 2. L’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, senza titolo o con titolo inidoneo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.400. 3. Il mancato rispetto delle modalità di esecuzion |
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Art. 9 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, approva le linee guida di modulistica, doc |
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Art. 10 - (Disposizione transitoria)1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione alle istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni successive all’adozione della |
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Art. 11 - (Clausola di invarianza finanziaria)1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. |
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