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L.R. Valle D'Aosta 04/03/1988, n. 15

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.
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Art. 1

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.N2

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio d

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Art. 2

1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A della presente legge.

2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettivi aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto " Corrado Gex " di Saint

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Art. 3

N6

1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore d

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Art. 4

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

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Art. 5

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da lire 6.000.000 a Lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma,

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Art. 6 - (Disposizioni sulla pubblicazione della legge)

N12

1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente Nazi

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Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

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Allegato - (Omissis)
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