L.R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Valle D'Aosta 18/04/2008, n. 12

Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/12/2023, n. 25
- L.R. 09/04/2021, n. 6
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Tenuto conto della rilevanza storica e socio-culturale dell'attività mineraria svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti minerari dismessi, la Regione:

a) individua i siti minerari dismessi o in fase di dismissione e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali;

b) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, con particol

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Art. 2 - (Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. È istituita la Commissione regionale per la valorizzazione dei siti minerari dismessi, di seguito denominata Commissione, con funzioni consultive nei confronti della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere.

2. La Commissione autorizza lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d). La Commissione esprime il proprio parere ogni qualvolta la Giunta regionale e le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere lo richiedano e, comunque, nei seguenti casi:

a) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;

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Art. 3 - (Individuazione dei siti minerari e delle loro caratteristiche)

1. La struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di cave e miniere, procede, anche avvalendosi di collaboratori esterni dotati di specifiche competenze tecniche, all'individuazione dei siti minerari dismessi o in fase di dismiss

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Art. 4 - (Riordino e valorizzazione dei siti minerari dismessi)

1. Sulla base dei dati emergenti a seguito dell'effettuazione delle attività elencate all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale provvede ad inserire i siti minerari dismessi in una delle seguenti tipologie di intervento:

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Art. 5 - (Parco minerario)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati istruttori forniti dalle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di cave e miniere, predispone un piano programmatico, denominato parco minerario, per la valorizzazione dei siti

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Art. 6 - (Centro di documentazione e di studio)

1. La documentazione inerente allo studio e alla ricerca per la valorizzazione dei siti minerari è raccolta nel Centro di documentazione e di studio r

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Art. 6-bis - (Finanziamento degli allestimenti museali del centro)

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Art. 7 - (Tutela dei siti inclusi nel parco minerario)

1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è vietato:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territor

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Art. 8 - (Strumenti per l'attuazione degli interventi di valorizzazione dei siti minerari inclusi nel parco minerario)

1. Laddove nel sito minerario dismesso il giacimento minerario non risulti esaurito né sotto il profilo fisico né sotto quello di una possibile futura economica coltivabilità, gli interventi di valorizzazione e di fruizione socio-culturale del sito stesso sono oggetto di concessione rilasciata dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dalla

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Art. 9 - (Messa in sicurezza dei siti minerari dismessi)

1. La messa in sicurezza dei siti minerari dismessi rientranti nella tipologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e di un giacimento minerario esaurito sotto il profilo fisico o della possibile futura economica coltivabilità è a cari

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Art. 10 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sulle opere e sugli interventi eseguiti in attuazione della presente legge è eseguita dai Comuni nel cui territorio si trovano i siti

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Art. 11 - (Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque esegua opere in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione ammi

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Art. 12 - (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 170.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e Sviluppo sostenibile), 2.1.06.01. (Consulenze ed incarich

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Art. 13 - (Disposizioni abrogative e finali)

1. La legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale), è abrogata.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 25 maggio 1995, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale);

b) la lettera e) del comma 1

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