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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 02/02/2022, n. 1
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L. R. Valle D'Aosta 02/02/2022, n. 1
- L.R. 14/06/2022, n. 13
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Art. 1 - Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso1. Al fine di promuovere la conoscenza, il monitoraggio e lo scambio di informazioni sulle infiltrazioni malavitose nel tessuto sociale e produttivo de |
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Art. 2 - Composizione e funzionamento dell'Osservatorio1. L'Osservatorio è composto: a) dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede; b) dal Vicepresidente del Consiglio regionale, individuato in modo da garantire l'equilibrio tra la maggioranza e la minoranza in riferimento alla carica di Presidente; c) dal Presidente della Commissione consiliare competente; |
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Art. 3 - Compiti dell'Osservatorio1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità. N2 2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività: a) contribuisce all'individuazione e alla diffusione di linee guida e buone pratiche |
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Art. 4 - Costituzione e durata1. Il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, alla costitu |
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Art. 5 - Comitato tecnico1. Presso l'Osservatorio è istituito un comitato tecnico composto di tre membri, esperti nel settore del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità, che assicurino indipendenza di giudizio e di azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria, nominati dall'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo insediamento, tra quelli indicati dall'associazione Avviso Pubblico. 2. Ai membri del comitato tecnico si applicano le ipotesi di inconferibilità, di incomp |
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Art. 6 - Relazioni sull'attività svolta1. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione particolareggiata sull'attività svolta nell'anno precedente, che illustra i dati e le informazi |
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Art. 7 - Costituzione in giudizio1. La Regione si costituisce obbligatoriamente parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o i |
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Art. 8 - Clausola valutativa1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché allo studi |
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Art. 9 - Modificazioni alla L.R. n. 11/20101. Alla L.R. n. 11/2010 sono apportate le seguenti modi |
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Art. 10 - Disposizione finanziaria1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 25.000 per l'anno 2022 e in euro 30.000 a decorrere dall'anno 2023. 2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Orga |
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