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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 31/03/2003, n. 6
L. R. Valle D'Aosta 31/03/2003, n. 6
- L.R. 19/12/2023, n. 24
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- L.R. 26/05/2009, n. 12
- L.R. 24/12/2007, n. 34
- L.R. 29/03/2007, n. 4
- L.R. 19/05/2006, n. 10
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche di sostegno della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo |
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Art. 2 - (Programma pluriennale per l'innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato) |
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Art. 3 - (Formazione del programma) |
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Art. 4 - (Monitoraggio del programma regionale dell'industria e dell'artigianato) |
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CAPO II - DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI |
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Art. 5 - (Oggetto)1. Il presente capo detta la disciplina comune delle forme di intervento a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede op |
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Art. 6 - (Disposizioni generali)1. La dimensione delle imprese è quella definita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 2. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previst |
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Art. 7 - (Tipologia dei procedimenti istruttori)1. Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica di cui all'articolo 8 qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superio |
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Art. 8 - (Istruttoria automatica)1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stess |
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Art. 9 - (Istruttoria valutativa)1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e |
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Art. 10 - (Concessione, diniego e revoca degli interventi)1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall'articolo 14 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva |
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Art. 11 - (Rinvio)1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, n |
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Art. 12 - (Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili. |
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Art. 13 - (Ispezioni e controlli)1. Le strutture competenti, anche avvalendosi di Finaosta s.p.a., possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e su |
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Art. 14 - (Revoca degli interventi)1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario: a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 1; b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abili |
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Art. 15 - (Sanzioni)1. La revoca, anche parziale, dell'intervento, nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione di una sanzione amministra |
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CAPO III - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI |
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Art. 16 - (Strumenti di intervento)1. La Regione promuove la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese, singole o associate, di cui all'articolo 5, mediante la concessione di contributi in conto capitale, di mutui a tasso agevolato, di contributi in conto interessi, |
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Art. 17 - (Iniziative finanziabili)1. Possono essere ammesse agli interventi di cui all'articolo 16 le iniziative dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa. 2. La Giunta regionale individua, |
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Art. 18 - (Contributi in conto capitale)1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese; limitatamente alle spese di cui all'articolo 17 |
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Art. 19 - (Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi)1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e ai contributi in conto interessi è di euro 15.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e m |
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Art. 20 - (Prestiti partecipativi)1. I prestiti partecipativi sono concessi esclusivamente ad imprese costituite in forma di società di capitali e consistono in finanziamenti, di durat |
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Art. 21 - (Fideiussioni)1. Gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 possono essere assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il tramite di Finaosta s.p.a.. 2. La fideiussione è p |
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CAPO IV - INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE |
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Art. 22 - (Strumenti)1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante la realizzazione o la promozione di iniziative e la concessio |
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Art. 23 - (Realizzazione o promozione di iniziative)1. Per le finalità di cui all'articolo 22, la Regione provvede mediante la realizzazione o la promozione delle seguenti iniziative: a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento al |
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Art. 24 - (Contributi)1. La Regione può concedere contributi alle imprese, singole e associate, di cui all'articolo 5 per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e commerciale. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili, oltre che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, f |
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Art. 25 - (Limiti di spesa) |
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CAPO V - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI IMPRESE |
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Art. 26 - (Beneficiari e strumenti)1. La Regione promuove l'associazionismo tra imprese mediante la concessione di diritti di superficie o l'alienazione di diritti di proprietà e di int |
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Art. 27 - (Cessione aree produttive) |
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Art. 27bis - (Scioglimento di consorzi e società consortili)1. L'alienazione o la cessione di fabbricati realizzati da consorzi o società consortili su aree alienate o sulle quali sia stato concesso un diritto di superficie dalla |
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Art. 28 - (Interventi)1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 17, comma 1, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 26, contributi in conto intere |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 29 - (Fondi di rotazione)1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 19 e dei prest |
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Art. 30 - (Gestione dei fondi di rotazione)1. I fondi di cui all'articolo 29 sono alimentati per l'anno 2003 e per quelli successivi dalle seguenti risorse: a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, |
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Art. 31 - (Fondi rischi)1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fideiussioni concesse ai sensi dell'articol |
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Art. 32 - (Norme finanziarie)1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.394.434 per l'anno 2003 e in annui euro 1.394.434 a decorrere dall'anno 2004. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 9, comma 2, 13, comma 1, 19, comma 4 e 21, comma 6, 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria) e 2.2.2.1 |
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