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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/08/2024, n. 913
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/08/2024, n. 913
Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/08/2024, n. 913
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Testo del documento
L’Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, richiama la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificata con le leggi regionale 1° agosto 2011, n. 18 e 29 marzo 2018, n. 5. Dà atto che la Giunta medesima ha già provveduto alla definizione degli argomenti di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2009 con la propria deliberazione n. 514 del 9 marzo 2012, successivamente modificata con le deliberazioni n. 1847 del 19 dicembre 2014 e n. 409 del 19 aprile 2021. Ricorda che la l.r. 24/2009, agli articoli 2 e 3, ammette ampliamenti volumetrici fino ad un massimo rispettivamente del 20 percento o del 35 percento del volume esistente dei fabbricati. Ritiene necessario, su proposta dei competenti uffici: - definire le modalità di inserimento dei nuovi volumi al fine di garantire un’armonica composizione architettonica con particolare riguardo ai centri storici; - precisare i limiti di applicazione delle deroghe agli strumenti urbanistici e alcune definizioni utili per il corretto calcolo dei volumi; - aggiornare il quadro delle disposizioni attuative al fine di garantire il corretto inserimento degli interventi consentiti dalla l.r. 24/2009 nel contesto storico – paesaggistico attraverso l’esplicitazione di criteri di valutazione indirizzati ai soggetti competenti per l’espressione di pareri autorizzativi nell’ambito del rilascio del titolo abilitativo. Ritiene, infine, opportuno aggiornare e coordinare contestualmente i riferimenti alle norme di legge nel frattempo modificate. Constate che le esigenze sopra evidenziate richiedono l’aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 514/2012 avente ad oggetto “Nuove disposizioni attuative della l.r. 24/2009”, già modificata e integrata dalle deliberazioni 1847/2014 e 409/2021, come predisposto dalla Struttura pianificazione territoriale e di seguito illustrato: - al capitolo 3.1 LIMITAZIONI DI TIPO GENERALE, paragrafo DEROGHE AI PRG E RE, dopo il primo periodo è inserito il seguente testo “Le deroghe agli strumenti urbanistici si riferiscono esclusivamente agli interventi sugli edifici esistenti e non si estendono ai contestuali interventi relativi alla riqualificazione o sistemazione delle aree esterne ai medesimi edifici. È inoltre fatta salva, in tutti i casi di applicazione della l.r. 24/2009, la verifica, presso l’ente gestore, della dotazione delle infrastrutture di urbanizzazione primaria riferite all’approvvigionamento dell’acqua potabile e allo scarico dei reflui.”; inoltre, l’ultimo periodo del paragrafo è integrato con le seguenti parole “, ad esempio la l.r. 13/2007 relativa all’obbligo di copertura dei tetti in lose”. - il capitolo 3.3 LIMITAZIONI NELLE ZONE DI TIPO A - CENTRI STORICI, è sostituito dal seguente…. “Una trattazione specifica merita l’articolo 2, comma 6, della l.r. 24/2009 che definisce particolari limitazioni nelle zone di tipo A dei PRG. La disposizione fa riferimento in particolare al concetto di classificazione come definita dall’articolo 52-quater della l.r. 11/1998 e dalle deliberazioni attuative. (1) Innanzitutto l’art. 6, comma 2, lett. d), della l.r. 24/2009 stabilisce che gli interventi in oggetto non sono consentiti sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici. Alla luce delle disposizioni richiamate al fine dell’applicazione della l.r. 24/2009, per assenza di classificazione degli edifici si deve intendere la mancanza di una classificazione dei fabbricati approvata ai sensi della l.r. 11/1998. Gli interventi di ampliamento relativi alle unità immobiliari classificate di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dal PRG possono essere realizzati, esclusivamente ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 24/2009, solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. Su tali fattispecie di fabbricati non sono pertanto amme |
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