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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 11/04/2022, n. 386

Approvazione di modificazioni alle disposizioni attuative della l.r. 24/2009 recanti misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 9 marzo 2012.
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Premessa

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, come modificata con le leggi regionale 1° agosto 2011, n. 18 e 29 marzo 2018, n. 5;

Dato atto che la Giunta medesima ha già provveduto alla definizione degli argomenti di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2009 con la propria deliberazione n. 514 del 9 marzo 2012, successivamente modificata con le deliberazioni n. 1847 del 19 dicembre 2014 e n. 409 del 19 aprile 2021;

Ritenuto necessario aggiornare il quadro delle disposizioni attuative al fine di consentire la piena applicazione della l.r. 24/2009, favorendo la riqualificazione degli edifici esistenti anche qualora siano caratterizzati da volumetrie importanti, senza che ciò comporti la realizzazione di nuovi piani né l’occupazione di nuovo suolo libero;

Ritenuto opportuno, in particolare, sentiti i competenti uffici, ammettere l’applicazione dei benefici volumetrici previsti dall’articolo 2 della l.r. 24/2009 agli edifici con volume superiore ai tremila metri cubi, purché realizzati entro il limite della sagoma dell’edificio stesso, senza la necessità di verificare l’ammissibilità del volume totale incrementato dall’applicazione della l.r. 24/2009 in relazione al piano regolatore;

Constatato che l’esigenza sopra evidenziata dai competenti uffici richiede l’aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 9 marzo 2012 avente ad oggetto “Nuove disposizioni attuative della l.r. 24/2009”, già modificata e integrata dalle deliberazioni n. 1847 del 19 dicembre 2014 e n. 409 del 19 aprile 2021, come di seguito illustrato:

- alla tabella TAB. 1 - CONDIZIONI DI INTERVENTO ARTICOLO 2 del capitolo 4.1 – In

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