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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Valle D'Aosta 18/12/2009, n. 3753
Delib. G.R. Valle D'Aosta 18/12/2009, n. 3753
- Provv. Dirig. R. 09/02/2010, n. 547
- Provv. Dirig. R. 12/03/2012, n. 1073
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Omissis |
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Allegato A - Criteri e modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’AosteArt. 1 - (Oggetto) 1. Le seguenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, anche in attuazione dell’“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, R tra Stato, Regioni e Province autonome, sull’atto contenente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia”, sancita il 1° aprile 2009. 2. Le disposizioni si applicano al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dai piani regolatori generali (PRG). 3. Sono esclusi gli ampliamenti delle unità immobiliari esistenti, in contrasto con le destinazioni d’uso previste dai piani regolatori generali (PRG), ossia quelle non ammesse, o per le quali è prevista la delocalizzazione, dai vigenti PRG con riferimento alle singole zone o sottozone del PRG. Si intendono invece “previste” le destinazioni d’uso ammesse, o comunque quelle esistenti nelle singole zone o sottozone di PRG, per le quali i piani regolatori consentono interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione o ampliamento, di demolizione e ricostruzione. 4. I parametri che determinano il miglioramento della qualità degli edifici e la sostenibilità ambientale sono stabiliti in cinque classi (A+sa, Asa, Bsa, Csa, e Dsa) a seguito delle verifiche previste dalle schede analitiche allegate alle presenti disposizioni. 5. I parametri che determinano l’efficienza energetica sono definiti secondo la normativa vigente in materia. |
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Allegato B - Allegato all’istanza di titolo abilitativo in applicazione della L.R. 24/2009 N3Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato ai criteri ed alle modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sistema per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici Schede per la valutazione della sostenibilità ambientale prevista dalla l.r. 24/2009Sistema di valutazione 1. Interventi di cui agli artt. 3 e 4 della l.r.24/2009 Il sistema di valutazione permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto ai 15 sub-criteri individuati. I criteri sono associati a caratteristiche specifiche, ovvero: - hanno una valenza economica, sociale, ambientale di rilievo; - sono quantificabili o definibili anche solo qualitativamente, in relazione a scenari prestazionali oggettivi e predefiniti; - perseguono un obiettivo di ampio respiro; - hanno comprovata valenza scientifica. In base alla specifica prestazione, l’edificio, per ogni sotto-criterio riceve un punteggio pari a -1, 0, +3, +5. Lo zero rappresenta lo standard di paragone riferibile a quella che deve considerarsi come la pratica costruttiva corrente, nel rispetto delle leggi o dei regolamenti vigenti. In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:
Il punteggio è assegnato in base alle indicazioni contenute nelle “Schede descrittive” di ogni criterio di valutazione e al relativo metodo di verifica. Le informazioni riportate in ogni scheda sono: - l’esigenza, ovvero l’obiettivo di qualità ambientale che si intende perseguire; - l’indicatore di prestazione; è il parametro utilizzato per valutare il livello di prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; può essere di tipo quantitativo o qualitativo; - l’unità di misura, solo nel caso di indicatore di prestazione quantitativo; - il metodo di verifica, che definisce la procedura per determinare il livello di prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; - le strategie di riferimento, che indica a livello non vincolante e di indirizzo possibili soluzioni per ottimizzare la prestazione dell’edificio rispetto al criterio di valutazione; - la scala di prestazione, che definisce il punteggio ottenuto dall’edificio in base al livello dell’indicatore di prestazione determinato applicando il metodo di verifica. Ad ogni macro-area, è stato attribuito un peso in base alle caratteristiche del territorio regionale (vedi Tabella A), allo stesso modo all’interno della macro-area è stato attribuito un peso ad ogni sub-criterio in funzione dell’importanza del criterio stesso all’interno dell’area in cui è inserito. La somma dei punteggi ottenuti nelle singole schede, è quindi riverificata secondo il peso attribuito ad ogni sub-criterio e determina il punteggio associato a ciascuna macro-area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque macro-aree di valutazione, a sua volta riponderata secondo il peso attribuito alla specifica macro-area determina il punteggio finale del fabbricato e l’appartenenza dello stesso in una delle cinque classi di valutazione.
Sono di seguito riportate le schede analitiche. Tabella A
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