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Regolam. R. Umbria 02/08/2017, n. 6

Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 117 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento

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Art. 2 - (Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per ambulatorio la struttura in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria, caratterizzate da complessità organizzativa di risorse umane e tecnologiche, esercitate da professionisti sanitari operanti in una disciplina (monospecialistica) o in più discipline specialistiche, pluridisciplinari, che esercitano la propria attività in maniera coordinata. Nell’ambulatorio è richiesta la designazione di un responsabile sanitario che ne assume la responsabilità organizzativa. Il responsabile sanitario è, di norma,

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CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITA RIE O SOCIO-SANITA RIE
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Art. 3 - (Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Il comune competente per territorio rilascia l’autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie di cui al

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Art. 4 - (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che intende costruire, ampliare, trasformare o trasferire una delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2, inoltra al comune competente per territorio domanda di autorizzazione alla realizzazione.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

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CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITA RIA E SOCIO-SANITA RIA
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Art. 5 - (Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria)

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 1, comma 2, sono soggette, oltre alla autorizzazione

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Art. 6 - (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria)

1. Il legale rappresentante del soggetto pubblico o privato che intende esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie, di cui all’articolo 1, comma 2, in possesso dell’autorizzazione comunale alla realizzazione, inoltra alla struttura regionale apposita domanda.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, concernenti in part

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Art. 7 - (Adempimenti per le strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria e socio-sanitaria privata, successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio, è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla struttura regionale ed all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio:

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CAPO IV - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SANITA RIA E SOCIO-SANITARIA
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Art. 8 - (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA per l’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria)

1. Sono soggette a SCIA l’inizio dell’attività, l’ampliamento, la trasformazione ed il trasferime

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Art. 9 - (Modalità di presentazione della SCIA per l’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria)

1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all’articolo 1, comma 3, presenta alla struttura regionale e, solo per conoscenza, all’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, la SCIA corredata, in particolare della seguente documentazione:

a) dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 concernenti:

1) le generalità del legale rappresentante e dichiarazione antimafia dello stesso ai sensi della normativa vigente;

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CAPO V - VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
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Art. 10 - (Vigilanza)

1. La struttura regionale effettua la vigilanza sulle strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all&r

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Art. 11 - (Sospensione, revoca e decadenza)

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze ovvero di carenze dei requisiti, la struttura regionale procede alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, per le strutture di cui all’articolo 1, comma 2, o al divieto di prosecuzione dell’attività, per le strutture di cui all’articolo 1, comma 3, e di cui all’articolo 2, comma 3.

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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 12 - (Norme finali)

1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, già munite di autorizzazioni in data anteriore all’entrata in vigore del

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Art. 13 - (Entrata in vigore e norma di abrogazione)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° ottobre 2017.

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