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L. R. Umbria 28/10/2024, n. 22

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie.
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Art. 1

1. Dopo il Capo VI, Titolo XV - Parte I, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è inserito il seguente:

“Capo VI-bis - (Norme per l’istituzione dello psicologo di cure primarie)

Art. 176-bis (Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e dell’articolo 13 dello Statuto regionale, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla l. 833/1978 e al d.lgs. 502/1992, istituisce, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell’epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di cure primarie ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs. 502/1992. La Regione tenuto conto del mutamento dei bisogni socio-assistenziali dell’individuo, si pone l’obiettivo di fornire risposte alle persone che versano in uno stato di fragilità e di tutelare la facilità di accesso alle cure per la salvaguardia della salute psico-fisica.

 

Art. 176-ter - (Servizio di psicologia di cure primarie)

1. Il servizio di psicologia di cure primarie ha la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle attività di prevenzione e promozione della salute e nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini umbri.

2. Il servizio di psicologia di cure primarie è finalizzato in particolare a:

a) erogare il primo livello di prevenzione e cure psicologiche di prossimità in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e socio-sanitari presenti in ambito distrettuale, nell’ottica di un’organizzazione della prevenzione e assistenza psicologica a livelli crescenti di intervento, per rispondere alla domanda di cura delle forme di disagi psicologici e dei disturbi psichici e mentali a uno stadio iniziale, al fine di intervenire precocemente per limitare o eliminare il disagio psichico dell’individuo e i conseguenti costi sociali ed economici i

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Art. 2 - (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11/2015 le parole: “medicina generale e”, sono sostituite dalle seguenti: “medicina generale, degli psicologi di cure primarie e dei”.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 11/2015 dopo le parole: “medicina generale” sono inserite le seguenti: “, degli psicologi di cure primarie”.

3. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 11/2015, le parole: “medicina generale, pediatri di libera scelta e” sono sostituite dalle seguenti: “medicina generale, gli psicologi di cure primarie, i pediatri di libera scelta e i”.

4. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “medicina generale,” sono inserite le seguenti: “degli psicologi di cure primarie,”.

5. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) le attività e i servizi per la tutela della salute mentale, del benessere psicologico e per la riduzione del rischio di disagio psichico;”.

6. Al comma 4 dell’articolo 39 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “medicina generale” sono inserite le seguenti: “, uno degli psicologi di cure primarie”.

7. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) assicura l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali, delle strutture accreditate, delle farmacie, dei medici di medicina generale, degli psicologi di cure primarie, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti convenzionati con il Sistema sanitario regionale;”.

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Art. 3 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’assistenza psicologica prestata dallo psicologo delle cure primarie prevista ai commi 3

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Art. 4 - (Norma finale)

1. Gli articoli 1, 2, limitatamente alle disposizioni relative allo psicologo delle cure primarie, e 3 della presente legge, si applicano in via sperimentale, in attesa dell’evoluzione della normativa nazionale di riferimento.

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