Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 28/10/2024, n. 22
L. R. Umbria 28/10/2024, n. 22
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 11. Dopo il Capo VI, Titolo XV - Parte I, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è inserito il seguente: “Capo VI-bis - (Norme per l’istituzione dello psicologo di cure primarie) Art. 176-bis (Oggetto e finalità) 1. La Regione Umbria, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e dell’articolo 13 dello Statuto regionale, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla l. 833/1978 e al d.lgs. 502/1992, istituisce, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell’epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di cure primarie ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs. 502/1992. La Regione tenuto conto del mutamento dei bisogni socio-assistenziali dell’individuo, si pone l’obiettivo di fornire risposte alle persone che versano in uno stato di fragilità e di tutelare la facilità di accesso alle cure per la salvaguardia della salute psico-fisica.
Art. 176-ter - (Servizio di psicologia di cure primarie) 1. Il servizio di psicologia di cure primarie ha la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle attività di prevenzione e promozione della salute e nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini umbri. 2. Il servizio di psicologia di cure primarie è finalizzato in particolare a: a) erogare il primo livello di prevenzione e cure psicologiche di prossimità in integrazione con gli altri servizi e presidi sanitari e socio-sanitari presenti in ambito distrettuale, nell’ottica di un’organizzazione della prevenzione e assistenza psicologica a livelli crescenti di intervento, per rispondere alla domanda di cura delle forme di disagi psicologici e dei disturbi psichici e mentali a uno stadio iniziale, al fine di intervenire precocemente per limitare o eliminare il disagio psichico dell’individuo e i conseguenti costi sociali ed economici i |
|
Art. 2 - (Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 11/2015 le parole: “medicina generale e”, sono sostituite dalle seguenti: “medicina generale, degli psicologi di cure primarie e dei”. 2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 11/2015 dopo le parole: “medicina generale” sono inserite le seguenti: “, degli psicologi di cure primarie”. 3. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 11/2015, le parole: “medicina generale, pediatri di libera scelta e” sono sostituite dalle seguenti: “medicina generale, gli psicologi di cure primarie, i pediatri di libera scelta e i”. 4. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “medicina generale,” sono inserite le seguenti: “degli psicologi di cure primarie,”. 5. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: “a) le attività e i servizi per la tutela della salute mentale, del benessere psicologico e per la riduzione del rischio di disagio psichico;”. 6. Al comma 4 dell’articolo 39 della l.r. 11/2015, dopo le parole: “medicina generale” sono inserite le seguenti: “, uno degli psicologi di cure primarie”. 7. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: “b) assicura l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali, delle strutture accreditate, delle farmacie, dei medici di medicina generale, degli psicologi di cure primarie, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti convenzionati con il Sistema sanitario regionale;”. |
|
Art. 3 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’assistenza psicologica prestata dallo psicologo delle cure primarie prevista ai commi 3 |
|
Art. 4 - (Norma finale)1. Gli articoli 1, 2, limitatamente alle disposizioni relative allo psicologo delle cure primarie, e 3 della presente legge, si applicano in via sperimentale, in attesa dell’evoluzione della normativa nazionale di riferimento. |
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
03/12/2024
- Dal 14 dicembre la stretta per chi guida sotto effetto di droghe o alcol da Italia Oggi
- La password non basta più da Italia Oggi
- Dall’Aire al bonus casa solo cambiando residenza da Italia Oggi
- Società pignorata di comodo da Italia Oggi
- Affitti brevi chiavi in mano da Italia Oggi
- Imprese energivore col bollino da Italia Oggi