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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 16/12/2008, n. 20
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- L.R. 02/10/2014, n. 18
- L.R. 12/11/2012, n. 18
- L.R. 23/12/2011, n. 18
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Capo I - Oggetto |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo d |
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Capo II - Funzioni e competenze del Consiglio delle Autonomie locali |
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Art. 2 - Funzioni e competenze1. Il CAL, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio: a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1-bis, dello Statuto regionale; b) sul disegno di legge avente ad oggetto il bilancio di previsione e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione; N2 c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province. 1-bis. Il CAL, ai sensi dell'articolo 25, comma 1-bis dello Statuto regionale, esprime, inoltre, all'Assemblea legislativa parere obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal R |
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Art. 3 - Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7. 2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a). Sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. |
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Art. 4 - Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale. 2. L'intesa si realizza attraverso la |
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Art. 5 - Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale |
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Capo III - Composizione e funzionamento |
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Art. 7 - Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea d |
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Art. 7-bis - Modalità di designazione dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti1. I membri Sindaci previsti dall'articolo 6, comma 3, le |
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Art. 7-ter - Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti |
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Art. 7-quater - Disposizioni comuni1. L'organizzazione e lo svol |
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Art. 8 - Nomina e costituzione1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 3, e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Pr |
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Art. 9 - Elezione degli organi e funzionamento1. La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno. Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l'Ufficio di |
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Art. 9-bis - Partecipazione alle sedute |
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Art. 10 - Rinnovo, decadenza e sostituzioni1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro novanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative o del turno del ballo |
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Art. 11 - Deleghe1. I membri di diritto di cui all |
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Capo IV - Struttura di supporto e finanziamento |
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Art. 12 - Struttura di supporto1. L'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando le necessari |
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Art. 13 - Gettone di presenza e rimborso spese1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli |
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Art. 14 - Disposizioni finanziarie1. Per l'esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009. |
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Capo V - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 15 - Norma transitoria1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono |
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Art. 16 - Abrogazioni1. L'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione d |
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