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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 12/11/2012, n. 18
L. R. Umbria 12/11/2012, n. 18
L. R. Umbria 12/11/2012, n. 18
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto, finalità e principi)1. La presente legge disciplina l’ordinamento del Servizio sanitario regionale costituito dal complesso di funzioni, attività e strutture che, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel rispetto delle disposizioni di cu |
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Art. 2 - (Assetto istituzionale)1. Sono soggetti istituzionali del Servizio sanitario regionale la Regione e i comuni. |
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Art. 3 - (Competenze della Regione)1. Spettano alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e controllo, verifica e valutazione delle attività svolte nell’ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla normativa statale. 2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per regolare la produzione e l’erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel territor |
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Art. 4 - (Competenze del comune)1. Il comune partecipa alla realizzazione degli obiettivi del Servizio sanitario regionale concorrendo alla programmazione sanitaria regionale. 2. Il comune in particolare t |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - (Istituzione delle unità sanitarie locali)1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente legge, è istituita una unità sanitaria locale. |
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Art. 7 - Omissis
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Art. 8 - (Aziende ospedaliere)1. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale. 2. Sono aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale di rilievo nazionale di alta speci |
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Art. 9 - (Aziende ospedaliero-universitarie)1. In attuazione del d.lgs. 517/1999 possono essere costituite le aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) dello stesso decreto legislativo. 2. Le modalità di costituzione della Azienda ospedaliero-universitaria di Perugia e della Azienda ospedaliero-universitaria di Terni sono disciplinate dal comma 3. |
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Art. 10 - Art. 13 - Omissis
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TITOLO II - TITOLO III - Omissis
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TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI |
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Art. 26 - (Dipartimento)1. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie regionali. 2. Il dipartimento è un’organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti pur mantenendo autonomia e responsabilità professionale. |
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Art. 27 - (Distretto)1. Il distretto è l’articolazione territoriale ed organizzativa della unità sanitaria locale per lo svolgimento delle attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, alle cure e alla riabilitazione, tramite la gestione integrata delle risorse della unità sanitaria locale e degli enti locali. 2. Il distretto ha una dimensione territoriale tale da garantire un’ampia presenza di servizi territoriali e di operatori, in modo da caratterizzarsi come soggetto di negoziazione con la direzione dell’unità sanitaria locale e di interlocuzione con il sistema del governo locale. Il distretto si articola in centri di salute che rappresentano il punto di contatto e di accesso unico del cittadino per tutte le prestazioni sanitarie e sociali che afferiscono al sistema primario delle cure. |
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Art. 28 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - (Presidi ospedalieri)1. Gli ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, dislocati in una unica unità sanitaria locale, sono accorpati in un unico presidio. 2. Sono comunque |
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Art. 31 - (Dipartimento di prevenzione)1. Il dipartimento di prevenzione è struttura operativa dell’unità sanitaria locale che trova collocazione funzionale nel distretto quale macrostruttura organizzativa, eroga le prestazioni proprie del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita dei singoli e della collettività, attraverso interventi che possono superare i confini del settore sanitario e coinvolgere l’intera società civile. 2. Il dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del piano attuativo di cui all’articolo 37 ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. 3. Il dipartimento di prevenzione è costituito dalle seguenti macroaree intese come aree di aggregazione funzionale dei servizi afferenti a ciascuna di esse quali: a) macroarea di sanità pubblica; |
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Art. 32 - Art. 33 - Omissis
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TITOLO V - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE |
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CAPO I - Omissis
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CAPO II - AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO |
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Art. 48 - (Autorizzazioni sanitarie)1. Le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 sono rilasciate alle strutture pubbliche e private della Regione nel rispetto del |
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Art. 49 - (Accreditamento istituzionale)1. L’accreditamento istituzionale, di cui all’articolo 8-quater del d.lgs. 502/1992, è rilasciato dalla Giunta regionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti |
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TITOLO VI - TITOLO VIII - Omissis
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI ABROGAZIONE |
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Art. 59 - Art. 60 - Omissis
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Art. 61 - (Norma di abrogazione)1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono e restano abrogate le se |
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Art. 62 - (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)1. L'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle |
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Art. 63 - (Decorrenza dell’efficacia e delle abrogazioni delle disposizioni)1. Al fine di assicurare continuità amministrativa tra l’attuale servizio sanitario regionale e quello che si realizza con l’entrata in vigore della presente legge, si opera una selezione dell’efficacia delle disposizioni in |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 64 - Omissis
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Allegato A - Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie LocaliUnità Sanitaria Locale Umbria n. 1: Comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, |
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