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L. R. Umbria 25/09/2024, n. 16

Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
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Art. 1 - Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

1. Alla denominazione del CAPO I, TITOLO IV - PARTE II, della legge r

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Art. 2 - Modificazione all'articolo 296 della L.R. 11/2015

1. L'articolo 296 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 296 - (Riconoscimento e valorizzazione della famiglia)

1. La Regione, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dallo Statuto, dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconosce la famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, per cui deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il proprio ruolo nella collettività.

2. La Regione valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

3. La Regione promuove la natalità e la lotta all'inverno demografico come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

4. La Regione, per l'attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell'area della protezione sociale, d

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Art. 3 - Modificazioni all'articolo 297 della L.R. 11/2015

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 297 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

"1. La Regione, p

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Art. 4 - Modificazione alla L.R. 11/2015

1. Alla denominazione del CAPO II, TITOLO IV - PARTE II, della L.R. 1

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Art. 5 - Modificazione e integrazione all'articolo 298 della L.R. 11/2015

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 298 della L.R. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

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Art. 6 - Integrazione al CAPO II, TITOLO IV - PARTE II, della L.R. 11/2015

1. Dopo l'articolo 298 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"Art. 298-bis - (Interventi a sostegno della natalità)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni a sostegno della natalità di cui all'articolo 296, comma 3, promuove interventi di supporto economico una tantum per la famiglia, alla nascita di un figlio, per fronteggiare l'incremento delle spese connesse alla cura del nuovo nato nei primi dodici mesi di vita del bambino. Gli interventi sono realizzati dalla Regione stessa.

2. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, la Reg

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Art. 7 - Modificazione all'articolo 299 della L.R. 11/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 299 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, secondo un modello di presa in carico, mediante le articolazioni delle aziende unità sanitarie locali, compresi i consultori familiari, nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017

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Art. 8 - Modificazioni all'articolo 300 della L.R. 11/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 300 della L.R. 11/2015 le parole: ", tra i quali

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Art. 9 - Modificazione all'articolo 302 della L.R. 11/2015

1. Al comma 1-bis dell'articolo 302 della L.R. 11/2015 do

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Art. 10 - Modificazione all'articolo 303 della L.R. 11/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 303 della L.R. 11/2015 è sos

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Art. 11 - Integrazione al Capo II, Titolo IV - Parte II, della L.R. 11/2015

1. Dopo l'articolo 306 della L.R. 11/2015 è inserito il se

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Art. 12 - Integrazione al Capo II, Titolo IV - Parte II, della L.R. 11/2015

1. Dopo l'articolo 312 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"Art. 312-bis - (Centri per la famiglia)

1. La Regione promuove, presso i comuni associati in Zone sociali di cui all'articolo 268-bis, anche in raccordo con i consultori familiari, l'istituzione di Centri per la famiglia, al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, aventi lo scopo di:

a) promuovere la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie;

b) sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni familiari di fronte ai piccoli e grandi passaggi critici ed evolutivi della vita, con un'attenzione particolare alla gestione della conflittualità familiare;

c) fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inserite o collegate nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici e dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali;

d) sostenere e rafforzare il ruolo e le competenze educative dei genitori e di coloro che accompagnano il processo di crescita e di autonomia dei figli;

e) favorire e promuovere un maggiore protagonismo delle famiglie e delle associazioni;

f) promuovere una cultura orientata a sostenere l'infanzia e le famiglie, in una logica di accoglienza, di solidarietà e di risposta all'emergenza educativa;

g) promuovere e rafforzare le alleanze territoriali tra famiglie, associazioni, operatori della scuola, istituzioni e comunità locale di riferimento;

h) offrire opportunità di qualificazione del tempo libero per l'intera famiglia;

i) migliorare la fruizione del complesso dei servizi a sostegno della genitorialità e delle famiglie.

2. Le attività svolte dai Centri per la famiglia sono orientate a favorire la stretta integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari.

3. Nei Centri per la famiglia possono essere realizzate, in collaborazione con gli altri soggetti del territorio, a seconda delle specifiche competenze richieste, prioritariamente attività riconducibili alle aree:

a) dell'informazione;

b) del sostegno alla genitorialità, anche attraverso azioni di orientamento e consulenza;

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Art. 13 - Modificazione alla L.R. 11/2015

1. Alla denominazione del CAPO I, TITOLO VII - PARTE II, della L.R. 1

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Art. 14 - Integrazione al Capo I, Titolo VII - Parte II, della L.R. 11/2015

1. Dopo l'articolo 341 della L.R. 11/2015 è inserito il seguente:

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Art. 15 - Modificazioni all'articolo 407 della L.R. 11/2015

1. Il comma 5 dell'articolo 407 della L.R. 11/2015 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 407 della L.R. 11/2015 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette all'A

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Art. 16 - Integrazione all'articolo 408 della L.R. 11/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 408 della L.R. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 298-bis si provvede con le risorse finanziarie già previste alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche s

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Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) stabilisce, successivamente entro il mese di marzo di ogni anno, i criteri, le modalità, le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari e la commisurazione dell'intervento economico per il sostegno della natalità di cui all'articolo 298-bis, comma 5, della L.R. 11/2015, come inserito dalla presente legge;

b) disciplina, successivamente ogni anno, le modalità di gestione del Fondo regionale di solidarietà a favore dei figli orfani di entrambi i genitori di cui all'articolo 298-ter, comma 4, della L.R. 11/2015, come inserito dal

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